Art. 2

In vigore dal 15 ago 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 37. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;578#art-2

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