Art. 1
In vigore dal 15 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione Parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
DECRETA:
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Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b, del Decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate, con effetto dalla data di applicazione della tabella stessa, le aggiunte e le modificazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;578#art-1