Art. 1

In vigore dal 15 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentita la Commissione Parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; DECRETA: . Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b, del Decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate, con effetto dalla data di applicazione della tabella stessa, le aggiunte e le modificazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-30;578#art-1

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