Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 3

In vigore dal 29 set 1950
L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920. L'Istituto opera a mezzo di: a) una Sezione ordinaria per l'esercizio del credito fondiario secondo le leggi vigenti in materia; b) una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento a norma dell' della legge 20 dicembre 1928, n. 3130; c) una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita con legge 6 marzo 1950, n. 108. L'Istituto opera con la Sezione ordinaria e la Sezione autonoma nell'ambito delle province Venete e nella provincia di Mantova; con la Sezione di credito agrario di miglioramento nelle province Venete.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-3

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