Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Art. 4

In vigore dal 29 set 1950
I fondi di garanzia della Sezione ordinaria ascendono a L. 150.000.000; quelli della Sezione di credito agrario di miglioramento a L. 70.000.000; quelli della Sezione autonoma a lire 160.000.000. Detti fondi sono ripartiti tra gli Istituti partecipanti nella seguente proporzione: Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno........ 55 /100 Cassa di risparmio di Padova-Rovigo............. 28 /100 Cassa di risparmio di Venezia................ 11 /100 Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.. 3,750/100 Cassa di risparmio di Treviso............... 0,50 /100 Cassa di risparmio di Trieste............... 0,50 /100 Cassa di risparmio di Udine................ 0,50 /100 Cassa di risparmio di Bolzano............... 0,25 /100 Cassa di risparmio di Trento-Rovereto........... 0,25 /100 Cassa di risparmio di Gorizia............... 0,125/100 Cassa di risparmio dell'Istria............... 0,125/100 Anche nel caso che l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle vigenti disposizioni, l'ammontare dei fondi di garanzia sopra indicato non potrà essere ridotto, per tutta la durata dell'Istituto prevista dall', al di sotto di L. 100 milioni per la Sezione ordinaria, di L. 20 milioni per la Sezione di credito agrario di miglioramento e di L. 80 milioni per la Sezione autonoma. Qualora, al fine di permettere la continuità delle operazioni, con rispetto alle disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle, i fondi di garanzia debbano essere aumentati, ogni partecipante verserà una quota del fabbisogno proporzionale ai centesimi sopra indicati. In tal caso l'Assemblea dei partecipanti, con votazione unanime dei suoi membri, potrà consentire che la quota di aumento possa essere assunta, totalmente o parzialmente, da partecipante diverso da quello cui spetterebbe. L'Assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che sia rispettato il limite di cui al precedente capoverso, il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra Sezione. L'Istituto è tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà dei fondi di garanzia. L'altra metà sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzò.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;716#art-sdi-4

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