Art. 2
In vigore dal 13 mar 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 settembre 1947 conformemente a quanto stabilito dal punto II dei due contratti summenzionati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SFORZA - FELLA - TOGNI - D'ARAGONA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla corte dei conti, addì 9 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;1243#art-2