Art. 1

In vigore dal 13 mar 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;, Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi conclusi a Parigi il 12 luglio 1949: a) Contratto tra la Compagnia Imprese Elettriche Liguri e l'Electricitè de France; b) Contratto tra le Ferrovie dello Stato italiano e l'Electricitè de France.
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