Art. 1
In vigore dal 13 mar 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;, Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi conclusi a Parigi il 12 luglio 1949:
a) Contratto tra la Compagnia Imprese Elettriche Liguri e l'Electricitè de France;
b) Contratto tra le Ferrovie dello Stato italiano e l'Electricitè de France.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;1243#art-1