Art. 2
In vigore dal 27 ago 1950
È abrogata qualunque disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 63. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;566#art-2