Art. 2

In vigore dal 27 ago 1950
È abrogata qualunque disposizione incompatibile con il presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 63. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;566#art-2

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