Art. 1
In vigore dal 27 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 aprile 1930, n. 443, con il quale i martelli governativi, a guisa di accetta, in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato, sono stati rinnovati in forma identica per tutte le province del territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, recante norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Attesa la necessità di mutare gli stemmi dei martelli finora in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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I martelli governativi, a guisa d'accetta, in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato, sono rinnovati per tutte le province della Repubblica nei caratteri e nelle impronte dei medesimi, nonché nelle dimensioni e qualità determinati e stabiliti nel qui annesso modello vidimato dal predetto Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;566#art-1