Art. 1

In vigore dal 27 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 aprile 1930, n. 443, con il quale i martelli governativi, a guisa di accetta, in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato, sono stati rinnovati in forma identica per tutte le province del territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, recante norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Attesa la necessità di mutare gli stemmi dei martelli finora in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . I martelli governativi, a guisa d'accetta, in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato, sono rinnovati per tutte le province della Repubblica nei caratteri e nelle impronte dei medesimi, nonché nelle dimensioni e qualità determinati e stabiliti nel qui annesso modello vidimato dal predetto Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-30;566#art-1

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