Art. 1
In vigore dal 23 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162, 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, n. 1238, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la deliberazione in data 28 marzo 1950, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Per le nuove ammissioni alla quotazione ufficiale, la tassa di quotazione di cui al decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1238, spettante alla Camera di commercio di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la relativa Borsa valori, è dovuta per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre viene ridotta alla metà per quelli ammessi nel secondo semestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;559#art-1