Art. 2

In vigore dal 23 ago 1950
A partire dal 1 gennaio 1951, la tassa di quotazione dovuta alla Camera di commercio di Genova, per tutte le quotazioni ufficiali alla propria Borsa valori, non potrà, superare l'analoga tassa corrisposta alla competente Camera di commercio, per la quotazione nella Borsa più vicina alla sede delle Società o degli Enti emittenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 2. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;559#art-2

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