Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio›Capo XII
Art. 70
Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
In vigore dal 11 mag 1950
La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell', sarà congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-70