Art. 70 · Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131
Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonioCapo XII

Art. 70

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Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131

In vigore dal 11 mag 1950
La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell', sarà congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203#art-tud-70