Art. 2

In vigore dal 26 lug 1950
Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente passano a carico dell'Ente Zolfi italiani, fermo restando per l'Ente stesso l'obbligo di cui all'art. 3, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1950 EINAUDI PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-20;436#art-2

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