Art. 1
In vigore dal 26 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale è stato costituito l'Ente Zolfi italiani;
Visti l' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46;
Considerato che la importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
La suddetta facoltà cesserà di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrerà in ruolo o cesserà, comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-20;436#art-1