Art. 2
In vigore dal 14 ott 1950
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 13. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;823#art-2