Art. 1
In vigore dal 14 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898;
Visti i decreti luogotenenziali 20 novembre 1945, n. 878 e 30 novembre 1945, n. 851, riguardanti il collocamento fuori ruolo di quattro funzionari della Direzione generale del tesoro per essere destinati, due presso l'Istituto Vittorio III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria e due presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito;
Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni concernenti il collocamento fuori ruolo del personale della cennata Direzione generale del tesoro, al fine di adeguarle alle mutate esigenze dei servizi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, quattro funzionari della Direzione generale del tesoro, di grado non superiore al 5°, per essere destinati per il Servizio di vigilanza e controllo presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, le aziende di credito di diritto pubblico e l'Ufficio italiano dei cambi, restando abrogate le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 20 novembre 1945, n. 878 e 30 novembre 1945, n. 851.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-05;823#art-1