Art. 2
In vigore dal 8 mag 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi p dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 104. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-13;196#art-2