Art. 1
In vigore dal 8 mag 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale;
Visto il regio decreto 18 aprile 1926, n. 806, che fonda l'Istituto zootecnico provinciale di Pavia;
Visto il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1813, che trasforma l'istituto predetto in Azienda zootecnica
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Considerato che l'Azienda zootecnica di Pavia, a causa della sua precaria situazione determinata dal mancato od inadeguato apporto degli enti finanziatori nelle spese di funzionamento, non è più in grado di assolvere i compiti demandatigli dall'atto di fondazione e che pertanto si rende necessaria la sua soppressione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
L'Azienda zootecnica di Pavia, istituita a norma dell'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, è soppressa.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, con proprio decreto, alla nomina del commissario liquidatore.
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