Art. 2

In vigore dal 12 ago 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - LOMBARDO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 16. - CONSOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;563#art-2

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