Art. 1

In vigore dal 12 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di Parigi del 9 dicembre 1948 che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per le statistiche economiche firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;563#art-1

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