Art. 1
In vigore dal 12 ago 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di Parigi del 9 dicembre 1948 che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per le statistiche economiche firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;563#art-1