Art. 2

In vigore dal 26 mar 1950
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine è stabilito come segue: per ogni pietrina del tipo A...... L. 30 " " " " " B...... " 35 " " " " " C...... " 250 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 27. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;52#art-2

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