Art. 2
In vigore dal 26 mar 1950
Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine è stabilito come segue:
per ogni pietrina del tipo A...... L. 30
" " " " " B...... " 35
" " " " " C...... " 250
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 27. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;52#art-2