Art. 1
In vigore dal 26 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1422;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
.
A decorrere dall'11 marzo 1950 il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia è stabilito nella seguente misura:
Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8
di diametro per mm. 5 di lunghezza.... L. 25
Tipo B - Pietrine focaie prismatiche piccole
delle dimensioni di mm. 2x3x5......... " 30
Tipo C - Pietrine focaie prismatiche grandi
delle dimensioni di mm. 3 x 4 x 45,5.. " 230
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;52#art-1