Art. 1

In vigore dal 26 mar 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1422; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . A decorrere dall'11 marzo 1950 il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia è stabilito nella seguente misura: Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza.... L. 25 Tipo B - Pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2x3x5......... " 30 Tipo C - Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3 x 4 x 45,5.. " 230
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-10;52#art-1

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