Art. 2

In vigore dal 4 giu 1950
L'onere derivante dalla concessione dell'aumento degli anni utili prevista dai decreti citati al precedente è sostenuto dagli Istituti di previdenza, salva l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurarne la copertura in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 18. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-06;232#art-2

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Art. 2 Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza. — Testo vigente | Portale Normativo