Art. 1
In vigore dal 4 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella, legge 9 gennaio 1939, n. 41;
Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035;
Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176;
Vista la legge 25 luglio 1941, n. 931;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 12 luglio 1949, n. 386;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, in applicazione del comma primo dell' del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 e del comma, primo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prorogato ed integrato con legge 12 luglio 1949, n. 386, per i quali spetti l'assegno, pensione o indennità una volta tanto, la misura di esso si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. L'assegno così determinato, nei casi di pensione, qualora risulti inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevato o ridotto a tali minimi o massimi.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-06;232#art-1