Art. 2

In vigore dal 18 apr 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
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Art. 2 Esecuzione del Protocollo finale della Commissione mista italo-francese relativo agli Archivi della Savoia e scambi di Note conclusi a Torino il 30 maggio, ed a Parigi il 1 agosto 1949. — Testo vigente | Portale Normativo