Art. 2
In vigore dal 18 apr 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-02-23;136#art-2