Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 apr 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
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