Art. 2

In vigore dal 18 ott 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1949. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-15;827#art-2

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