Art. 1
In vigore dal 18 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, ad interim, per l'industria e commercio e per le finanze:
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 28 aprile 1949 tra il Governo italiano ed i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania:
a) Minuta concordata delle discussioni commerciali della Commissione mista tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania;
b) Memorandum concernente la protezione, attualmente concessa in Italia, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica o di commercio di pertinenza di persone o ditte di nazionalità germanica;
c) Protocollo e relativi allegati
d) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-15;827#art-1