Art. 2
In vigore dal 9 ott 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 giugno 1949 per l'Accordo commerciale e scambi di Note, e dal 18 giugno 1949 per il Protocollo addizionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-15;812#art-2