Art. 1

In vigore dal 9 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, ad interim per l'industria e commercio e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 giugno 1949: a) Accordo commerciale; b) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 2 marzo 1946; c) Scambi di Note.
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