Art. 1
In vigore dal 9 ott 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, ad interim per l'industria e commercio e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 18 giugno 1949:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 2 marzo 1946;
c) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-15;812#art-1