Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo V
Art. 43
Rilievo a vista
In vigore dal 5 mar 1950
Nei centri urbani, per i quali all'atto dell'accertamento o non si disponga della mappa, ovvero essa noti Sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rapresentazione planimetrica dei fabbricati eseguiti dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-43