Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo I

Art. 1

Organi esecutivi

In vigore dal 5 mar 1950
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano . Organi esecutivi Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-1

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