Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo I
Art. 1
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In vigore dal 5 mar 1950
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
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Organi esecutivi
Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-1