Art. 2
In vigore dal 28 feb 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale od ha effetto dal 4 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito all'art. 14 dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 122. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1136#art-2