Art. 1

In vigore dal 28 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e i Paesi Bassi, il 4 dicembre 1948: a) Accordo relativo all'arruolamento di operai italiani adibiti ai lavori nelle miniere neerlandesi. b) Annesso all'Accordo relativo all'arruolamento di operai italiani adibiti ai lavori nelle miniere neerlandesi. c) Accordo speciale concernente le assicurazioni contro le conseguenze di malattia e di tubercolosi per i membri di famiglia in Italia, degli operai impiegati nella miniere neerlandesi. d) Scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-23;1136#art-1

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