Art. 2
In vigore dal 15 gen 1950
I collocamenti in posizione ausiliaria di cui, all' saranno disposti entro il 31 dicembre 1949.
I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella indicata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1949
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949
Atti dei Governo, registro n. 30, foglio n. 148. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;960#art-2