Art. 1

In vigore dal 15 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'aliquota per ciascun ruolo e grado degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in posizione ausiliaria per la quinta applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue: Arma aeronautica - Ruolo naviganti: Generale di divisione aerea................... n. 3 Generale di brigata aerea.................... n. 4 Arma aeronautica - Ruolo servizi: Colonnello........................... n. 2 Tenente colonnello....................... n. 4 Maggiore............................ n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;960#art-1

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Art. 1 Aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria per la 51 applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1916, n. 384. — Testo vigente | Portale Normativo