Art. 2

In vigore dal 2 feb 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949 conformemente all'art. 12 dell'Accordo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - FANFANI - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 61. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;1061#art-2

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