Art. 1

In vigore dal 2 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo al trasferimento delle rimesse degli operai italiani, concluso a Parigi il 26 marzo 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;1061#art-1

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