Art. 1
In vigore dal 2 feb 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo al trasferimento delle rimesse degli operai italiani, concluso a Parigi il 26 marzo 1949.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;1061#art-1