Art. 2
In vigore dal 27 nov 1949
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 86. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-26;833#art-2