Art. 1
In vigore dal 27 nov 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istituitivo del Fondo di previdenza, a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1910, n. 1768;
Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Sentito il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di con certo con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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La misura, delle indennità fissate dalla tabella annessa al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, è aumentata di tre volte dal 1 gennaio 1947 al 30 giugno 1948 e di otto volte dal 1 luglio 1948.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-26;833#art-1