Art. 2

In vigore dal 29 apr 1950
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al precedente , saranno disposti con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1950. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1949 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1950 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-26;1171#art-2

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