Art. 2
In vigore dal 29 apr 1950
I collocamenti a riposo e le dispense dal servizio di cui al precedente , saranno disposti con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1949
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-26;1171#art-2