Art. 1

In vigore dal 29 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'aliquota per ciascun grado, ruolo e categoria, dei sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, è fissata, come segue: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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