Art. 3

In vigore dal 29 set 1949
Il gettito dei tributi e degli altri proventi, di cui agli del presente decreto, verrà, nella misura prevista dagli articoli stessi, trasferito mensilmente nella contabilità speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro. Alla stessa contabilità speciale affluiranno gli arretrati per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 28 febbraio 1949 delle imposte devolute alla Regione per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172. Alle contabilità speciali intestate alle province di Trento e di Bolzano, saranno accreditati gli arretrati relativi al periodo dal 20 dicembre 1948 al 28 febbraio 1949 delle imposte devolute alle Province stesse in applicazione dell' del detto decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-15;619#art-3

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