Art. 2

In vigore dal 29 set 1949
A decorrere dal 13 dicembre 1948, data della prima riunione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, vengono ceduti alla Regione i nove decimi dell'importo dei canoni annuali per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-08-15;619#art-2

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