Art. 2
In vigore dal 8 set 1949
Il Prefetto di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività fra i comuni di Prato e di Vaiano in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1949
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 93. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-08;538#art-2