Art. 1

In vigore dal 8 set 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda con la, quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Vaiano e della frazione Sofignano del comune di Prato hanno chiesto che le frazioni suddette vengano costituite in unico comune autonomo, con capoluogo e denominazione Vaiano; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, espresso nell'adunanza del 26 aprile 1949, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Le frazioni Vaiano e Sofignano sono distaccate dal comune di Prato, in provincia di Firenze, e costituite in unico comune autonomo con denominazione Vaiano e capoluogo nel centro omonimo la circoscrizione territoriale del Comune suddetto è delimitata in conformità della pianta planimetrica e della relativa relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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