Art. 2
In vigore dal 28 gen 1950
I collocamenti nella riserva di cui al precedente saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque non anteriore a quest'ultima data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1949
EINAUDI
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 13. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;997#art-2