Art. 1
In vigore dal 28 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Le aliquote entro le quali, ai sensi dell' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:
maggiori dei carabinieri................. 100
maggiori di amministrazione............... 100
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;997#art-1