Art. 1

In vigore dal 28 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le aliquote entro le quali, ai sensi dell' del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue: maggiori dei carabinieri................. 100 maggiori di amministrazione............... 100
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;997#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo