Art. 2

In vigore dal 3 dic 1949
Restano ferme le assegnazioni di un segretario di grado immediatamente superiore disposte anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi dagli articoli 176 e 177 ultimi commi, della legge 27 giugno 1942, n. 851, qualora dette assegnazioni non vengano assorbite dalla elevazione di grado che i Comuni e le Province, eventualmente, consegnano a termine del precedente , in base ai dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1947 e per le Province anche della superficie territoriale accertata alla data del 30 giugno 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1949 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 76. FRASCA
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